Documenti Aquileia Capital Services
Il Cliente può proporre reclamo mediante comunicazione tramite lettera raccomandata A/R, mediante fax o per mezzo di posta elettronica secondo i seguenti riferimenti:
Aquileia Capital Services S.r.l. provvede ad esaminare il reclamo tramite ll’Ufficio Reclami, indipendente rispetto alle strutture di business della Società.
Aquileia Capital Services S.r.l. riscontra il Cliente entro il termine di 60 giorni dalla data del ricevimento del reclamo.
Nel caso il Cliente non ritenga soddisfatte le proprie ragioni può avvalersi delle strutture di conciliazione di settore:
- Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) le informazioni sull’Arbitro sono disponibili all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le Filiali della Banca d’Italia;
- Conciliatore Bancario Finanziario, offre la possibilità di conciliazione in caso di controversia tra Cliente e Intermediario Finanziario tramite la mediazione di un Conciliatore indipendente; i riferimenti e le informazioni utili per l’utilizzo del servizio sono all’indirizzo www.conciliatorebancario.it;
- Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria in caso di mancato accordo. Prima di poter agire innanzi all’Autorità Giudiziaria, il Cliente o l’intermediario devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione (art. 5, comma 1 bis, D.Lgs 4/3/2010, n. 28), finalizzato al tentativo di trovare un accordo.
Il Provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”prevede la pubblicazione di un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami, in allegato qui sotto.