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Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’articolo 56 del “Decreto Cura Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anno 161 numero 70 in data 17.03.2020 così come modificato dall’art 65 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (“Decreto Agosto”) e dall’Art. 1 Comma 248 della Legge 30 dicembre 2020 nr. 178, prevede che al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione (ovvero un’autocertificazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’Art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione del virus COVID-19), in relazione alle esposizioni debitorie con banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs 385 1/9/93, delle seguenti misure di sostegno finanziario.

Per i mutui e per gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni leasing, in scadenza prima del 30.06.2021, è sospeso sino al 30.06.2021 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
È facoltà delle imprese richiedere la sospensione dei rimborsi della sola quota capitale della rata.
Possono beneficiare delle misure di cui al comma sopracitato le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari finanziari.

Ai sensi della Legge 178 del 30 dicembre 2020 Articolo 1  commi 248/249 e 250:
Per le imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore della presente Legge, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56 del “Decreto Cura Italia” la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o entro il 31/3/2021 per le sole imprese del comparto turistico. Per le imprese che, alla data di entratain vigore della presente Legge, presentassero delle esposizioni e che non fossero ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, con invio della richiesta entro il 31 gennaio 2021 e con scadenza delle misure al 30 giugno 2021, secondo le predette condizioni e modalità già previste dall'articolo 56.

E’ disponibile link http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html delle FAQ del MEF inerente le misure di sostegno alle PMI.
Inoltre, per ogni chiarimento, è possibile indirizzare apposita mail all’indirizzo dvm@aquileiacapital.com o telefonare al numero +39 0432/1923340 (risponderà un operatore del Data & Vendor Management), o fare riferimento al proprio Loan Manager di riferimento.